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Danneggiamento o distruzione di beni altrui. Sanremo docet L'Avvocato risponde 

Danneggiamento o distruzione di beni altrui. Sanremo docet

Normativa vigente. Anche il Festival di Sanremo diventa motivo di riflessione e di approfondimento, su quali possano essere i risvolti legali degli avvenimenti che ci accadono intorno, quotidianamente.

Quasi tutta l’Italia, a giudicare dalle percentuali di ascolto del programma televisivo, ha assistito alla poco edificante performance da parte di un cantante, di cui non facciamo il nome per non dargli ulteriore ed immeritata visibilità, che in un accesso d’ira o di delirio di onnipotenza, ha distrutto parte degli elementi di scena che abbellivano il palco del Teatro Ariston.

Diamo per buona la motivazione appena espressa, senza attivare valutazioni dietrologiche su eventuali azioni concordate con la produzione.
Innanzitutto dobbiamo stigmatizzare che, far assistere i giovani ad uno spettacolo così violento e degradante, da parte di uno dei loro beniamini ed idoli, non è certo formativo, in riferimento a quelli che dovrebbero essere i comportamenti di Educazione Civica, materia che una volta era oggetto di studio scolastico, ma che oggi rimane parola priva di significato.

Come al solito, guardiamo gli eventi dall’ottica giurisprudenziale, per valutare se gli stessi, oltre che oggetto di indignazione popolare, possano essere anche sanzionabili penalmente.
L’art. 635 c.p. stabilisce che “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili altrui, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni“.

Ad alleggerire la posizione del nostro “cantadistruttore”, interviene il successivo art. 639 c. p. che chiarisce la non sussistenza dell’illecito penale, laddove il danno prodotto sia particolarmente esiguo o irrilevante.

La definizione più appropriata al “triste spettacolo” a cui si è dovuto assistere, è quella di Vandalismo, che racchiude in se le due fattispecie già contemplate di danneggiamento e deturpamento.

Passiamo una notizia importante a chi è rimasto particolarmente scosso dagli eventi: la denuncia per atti vandalici è un atto formale che chiunque può attivare, dando notizia alle autorità competenti, per un reato perseguibile d’ufficio.

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